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Regolamento Comune di tutte le Discipline Sportive Cagliari ASC
Principi
Il presente Regolamento, pubblicato ed esposto presso la sede del Comitato, contiene i principi a cui le squadre devono attenersi.
Ogni Società, al momento dell’iscrizione, riconosce ed accetta tramite il proprio Presidente il presente Regolamento e tutti i dirigenti ed i tesserati sono tenuti ad osservarne le norme.
I Presidenti delle Società hanno l’obbligo di divulgare il presente regolamento e le eventuali modifiche annuali a tutti i propri tesserati, sia dirigenti che giocatori.
Ogni socio tesserato, in caso di mancato pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di appartenenza, diventa responsabile per la sua parte economica e, a seconda dei casi, incorrerà nell’annullamento della tessera per tutte le manifestazioni in qualsiasi società affiliata ASC.
L’ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per nessun motivo.
Ogni dirigente, ogni tesserato e ogni società affiliata autorizzano il Comitato , ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e informativi ( ad esempio: aspetti tecnici, disciplinari, promozionali ) e amministrativi ( divulgazione dei tesserati sul sito www.ascsardegna.it ). La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali non consentirà il tesseramento e la conseguente partecipazione alle manifestazioni ( campionati, tornei ecc. ).
Art. 1 – NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’-
Per partecipare alle manifestazioni organizzate dal Comitato ( campionati, tornei, etc ) le squadre dovranno essere affiliate.
L’Affiliazione Societaria, infatti, è obbligatoria sia per aderire a qualsiasi manifestazione sia per richiedere il tesseramento dei propri giocatori/dirigenti secondo le normative riportate nell’art. 3 del presente regolamento. Per potersi affiliare all’Ente di Promozione Sportiva ogni squadra deve presentare in sede i seguenti documenti:
Atto Costitutivo e Statuto ASD/SSD/Circolo/Palestra;
Copia del Codice Fiscale dell’entità giuridica costituita
Copia del documento di riconoscimento del Presidente;
Eventuali altri documenti che saranno ritenuti necessari a seconda dei casi dalla segreteria.
Art. 2 – TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE–
La validità del tesseramento sportivo è dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo ( c.d. anno sportivo ).
Tutti i tesseramenti della stagione precedente sono da considerarsi scaduti.
La tessera sportiva, obbligatoria per partecipare ai Campionati e Tornei ASC-CAAM, garantisce la copertura assicurativa.
La tipologia delle tessere disponibili si distingue in Base e Completa.
Le garanzie previste dalla tessera Base sono Morte e Invalidita’ Permanente.
Le garanzie previste dalla tessera Completa sono Morte, Invalidita’ Permanente, Rimborso spese mediche e diaria da convalescenza/gesso.
I massimali assicurativi sono visibili nel dettaglio sul sito www.ascsport.it.
Indicazioni per il Tesseramento
– Per poter procedere al tesseramento è necessario che il Presidente richieda in segreteria le credenziali d’accesso.
Solo a seguito di autenticazione sul sito www.ascsport.it è possibile tesserare mediante la funzione “inserisci nuovo tesserato”.
– Al Completamento delle tessere gratuite attribuite all’atto dell’iscrizione, potranno essere richiesteulteriori Tessere da compilare e attivare all’occorrenza a cura del Presidente sul sito ASC.
Le stesse saranno inserite nella scheda incassi e comunque saranno da saldare anche nel caso in cui non vengano utilizzate.
– Ai fini della validità delle stesse sarà necessario inserire i dati sul sito www.ascsport.it entro un’ora dalla disputa della Gara.
In mancanza di questo punto il tesseramento non sarà considerato valido e sarà sanzionato secondo le norme del regolamento.
– Per un controllo ulteriore consigliamo di comunicare tramite Mail alla segreteria (caamtesseramenti@virgilio.it), i dati del Relativo Atleta e l’ASD di Appartenenza e Numero di Tessera Relativo all’atleta stesso.
– Tutti i nominativi dei tesserati sono disponibili sul sito www.ascsport.it nella sezione “ricerca tesserato” dopo aver effettuato il login con le credenziali d’accesso fornite dal Comitato al Presidente o Responsabile delegato.
Saranno puniti severamente tutti i tentativi di Falsificazione delle tessere, dei numeri assicurativi e quant’altro.
Trasferimenti
I Trasferimenti sono consentiti fino alla data indicata nei comunicati ufficiali, previo versamento di € 30,00 e dichiarazione del tesserato che ne attesti la volontà. Il passaggio deve essere divulgato sul Comunicato Ufficiale e nella pagina apposita nel sito www.ascsardegna.it alla voce “Trasferimento Atleti”. Prima di tale divulgazione l’atleta non può considerarsi trasferito.
In caso di trasferimentoad altra Società il tesserato manterrà l’obbligo di scontare eventuali squalifiche comminategli. La Società acquirente non subirà penalizzazioni in Coppa Disciplina, ma resteranno a carico della società cedente.
Dati di nascita irregolari
Il tesseramento atleti dovrà essere accompagnato da fotocopia di documento personale in corso di validità. Invitiamo tutti i dirigenti a prestare la massima attenzione alla veridicità dei dati dei tesserati e a comunicare tempestivamente eventuali disguidi nella documentazione. Nel caso in cui si verifichino irregolarità il Comitato si riserva il diritto, tramite una commissione disciplinare, di deliberare eventuali sanzioni. Ogni responsabilità inerente è imputabile alla Società ed al Presidente della stessa. In qualsiasi momento il Comitato può intervenire, senza bisogno di ricorso.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE –
Ai fini del riconoscimento sul campo degli atleti deve essere esibito un documento di identità in originale. In alternativa può essere utilizzata una fotocopia a colori degli stessi, preventivamente autenticata in sede mediante apposizione di timbro e firma. Tali copie saranno ritenute valide dagli arbitri come se fossero originali.
Tali documenti devono essere accompagnati dalla lista gara compilata in tutte le sue parti.
E’ comunque obbligatorio indicare nella lista gara il numero di tessera assicurativa del giocatore in assenza del quale lo stesso non potrà prendere parte alla gara.
Non è valida ai fini del riconoscimento del tesserato la Conoscenza personale dell’arbitro.
Un atleta, presente in lista, può prendere parte alla gara in qualsiasi momento dopo aver effettuato il riconoscimentotramite l’arbitro.
Le Società hanno la facoltà di richiedere la verifica dell’identità di un tesserato della squadra avversaria all’arbitro durante i momenti di pausa della gara ( inizio, intervallo o fine gara ).
Art. 4 – COMUNICATO UFFICIALE–
I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato con cadenza SETTIMANALE www.ascsardegna.it ( con eventuali Comunicati Straordinari ) nel Settoredello Sport interessato.
Le Società hanno l’obbligo di prendere visione del Comunicato Ufficiale.
Per chiarimenti su ogni decisione è consigliato inviare una mail a al Settore Sportivo d’appartenenza.
Il CAAM declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione/ritiro del Comunicato Ufficiale.
Art. 5 – MULTE–
Ogni sanzione comminata verrà inserita automaticamente nella Cartella Incassi della Società interessata.
Art. 6 – RITARDO SCADENZE DÌ PAGAMENTO –
Il mancato versamento delle quote dovute oltre i termini di pagamento prevede da parte della segreteria contabile
1 – Primo sollecito tramite mail entro i tre giorni di ritardo;
2 – Convocazione della squadra inadempiente tramite il comunicato ufficiale e applicazione di una sanzione di segreteria pari a € 20,00 ( inserita in automatico nella scheda incassi )
3 – Se a seguito dei due solleciti la squadra non dovesse mettersi in regola subirà la seguente penalizzazione:
a) gara persa a tavolino 0-3
b) tassa addebitata in cartella incassi pari ad € 50,00
4 – La continua inadempienza porterà all’estromissione della squadra stessa con addebito di ulteriore sanzione.
La Società si impegna a pagare ugualmente l’intero importo, anche in caso di ritiro o estromissione per motivi disciplinari ed inadempienze, comprese le sanzioni ed eventuali oneri aggiuntivi.
Il Comitato ha facoltà di divulgare i nomi delle società inadempienti nel Comunicato Ufficiale, avvalendosi di un legale rappresentante per la riscossione dell’importo dovuto con le eventuali spese di procedura. Le società e le Squadre, Precisando che ci si dovrà attenere esclusivamente al regolamento stesso compreso allegato A.
Art. 7 – AUTOMATISMO DELLE SANZIONI–
Il giocatore che viene espulso con il cartellino Rosso dal terreno di gioco durante una gara sarà automaticamente squalificato per UNA giornata da scontarsi nella gara successiva,compresi : recuperi, posticipi, anticipi.
La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il reo a disputare la gara successiva all’espulsione.
Non si ritengono scontate le giornate di squalifica in caso di partita con risultato deciso a Tavolino o non portate a termine per ogni motivazione.
Se un tesserato milita in più società o in diverse categorie e viene sanzionato da provvedimenti disciplinari, sconta la squalifica nel campionato o torneo interessato della gara imputata.
Nei casi più gravi potranno essere inflitte squalifiche a tempo e gli Organi di Giustizia sportiva potranno disporre che il giocatore non prenda parte a nessuna gara organizzata dal CAAM – ASC come indicato eventualmente nel “Comunicato Ufficiale”.
Le squalifiche superiori alle 3 (tre) giornate o settimane verranno comunicate al CONI ed agli altri Enti di Promozione Sportiva.
Art. 8 – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI–
Organo di prima visione della COMMISSIONE DISCIPLINARE
E’ composto da più membri : Coordinatore Disciplinare ( nominato ), un minimo di tre membri e un segretario.
la commissione disciplinare(in 1ª istanza)
delibera in primis su eventuali reclami e commina le sanzioni ai giocatori e dirigenti in base ai referti di gara.
Organo in seconda visione della COMMISSIONE DISCIPLINARE
Si compone di tre membri (o numero superiore fino a 9 nei casi più complessi) e giudica su reclami presentati avverso giudizi della Commissione in “prima visione”, in tal caso verrà riesaminato la precedente decisione Disciplinare, contestualmente al Reclamo presentato(con possibilità di convocazione delle parti).
Art. 9 – NORME PER LA PRESENTAZIOEN DEI RECLAMI (RICORSI)–
1. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto.
2. I reclami devono essere firmati dal Presidente della Società o da un Responsabile Delegato.
3. La tassa di Ricorso Ufficiale sarà inserita nella scheda incassi dopo aver deliberato la Sentenza Disciplinare alla società in Difetto ( € 30,00 ), più eventuali sanzioni in caso di irregolarità.
4. Non saranno presi in considerazione reclami che presentano vizi di forma.
5. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati inviando le relative motivazioni, tramite mail ai seguenti indirizzi :
Calcio caamdisciplinare@gmail.com
Pallavolo caampallavolo@gmail.com
con la dicitura “RICORSO UFFICIALE” con relativi dettagli ed accertandosi della ricezione da parte della Disciplinare.
6. I reclami devono essere effettuati entro 48 ore dalla gara ( farà fede la data della Mail ).
7. I reclami riguardanti i “tesserati federali” irregolari potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data della gara con allegate prove ufficiali della disputa gara in campionati Federali.
7.1. In caso di ricorso la Società reclamante deve allegare idonea documentazione, acquisita autonomamente presso la FIGC/FIPAV o la società di appartenenza del giocatore, comprovante l’infrazione oggetto del ricorso.
7.2. Qualsiasi procedura di controllo sarà avviata soltanto in seguito a regolare ricorso contenente la documentazione richiesta. Il Comitato si asterrà da qualsiasi controllo d’ufficio e non riterrà attendibile eventuali articoli su settimanali, periodici e foto effettuate durante la gara.
7.3. Documentazione valida ai fini del ricorso ( documenti alternativi tra loro )
A – Lista gara o certificazione timbrata FIGC/FIPAV
B – Lista gara o certificazione timbrata della Società di appartenenza
C – Lista gara o certificazione della società avversaria che abbia a disposizione la lista ufficiale di gara
D – Lista gara o autocertificazione dallo stesso atleta con allegato documento di identità.
E – Eventuale comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC/FIPAV riportante squalifiche e/o ammonizioni per quell’atleta oggetto di ricorso.
8. I reclami presentati in 2ª Istanza devono essere inviati tramite e-mail entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
9. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata dal referente incaricato della disciplinare in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie comunicazioni.
10. La tassa per il reclamo di 2ª Istanza è fissata in € 50,00 (cinquanta/00) e Verrà Addebitata alla Squadra in difetto.
Art. 10 – COMMISSARIO DI CAMPO
Il Commissario di Campo ha la facoltà di integrare il referto arbitrale per tutti gli aspetti di rilevanza disciplinare che dovessero sfuggire all’arbitro in caso di incidenti o intemperanze prima, durante e al termine delle gare. L’organizzazione può conferire a delegati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro.I Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di gioco. In caso di necessità, i Commissari di Campo devono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico.
Art. 11 – TUTELA SANITARIA
In ottemperanza al D.M. 28 febbraio 1983 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983) è fatto obbligo al Presidente di ogni società di richiedere ai propri giocatori prima della vidimazione della tessera il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. I presidenti delle Società sono direttamente responsabili della mancata presentazione di questo certificato e per tale omissione non possono essere addebitate agli organizzatori responsabilità sia di natura civile che penale.
Tutte le Condizioni Assicurative in base alla tipologia di tessera sottoscritta sono presenti nel Sito dell’Ente Appartenente.
Art. 12 – INFORTUNI
In caso di infortuni durante lo svolgimento delle gareda parte di atleti o dirigenti regolarmente tesserati per l’anno in corso, è obbligatorio ai fini assicurativi seguire la seguente procedura:
Comunicare all’arbitro per l’inserimento dell’infortunio in referto
Inoltrare con raccomandata a/r all’Ente Assicurativo, entro 48 ore dal momento dell’incidente, il “modulo di denuncia infortunio” allegando il certificato medico, la relativa documentazione attestante le spese sostenute e copia della tessera assicurativa.
Settore Segreteria CAAM-ASC : caamsergreteria@virgilio.it – 070 485038 – 380 4533334
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