Per chiarimenti sulla norma dei Defibrillatori negli impianti sportivi riportiamo quanto uscito dal Sito del Ministero della salute:

”  IL MINISTRO DELLA SALUTE       di concerto con       IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadiniche praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale,  cheil Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  ilMinistro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle societa’ sportive  siaprofessionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatorisemiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;   Visto   il   decreto   ministeriale   18   marzo   2011,    recante”Determinazione dei criteri  e  delle  modalita’  di  diffusione  deidefibrillatori automatici esterni”;

Visto il decreto del Ministro della salute,  adottato  di  concertocon il Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  in data 24  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dellaRepubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale  elinee  guida  sulla  dotazione   e   l’utilizzo   di   defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri  dispositivi  salvavita”  ed,  inparticolare, l’articolo 5 e l’allegato E;

Considerato che l’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle  societa’sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017,  dopo essere stato gia’ differito dai decreti del Ministro della salute  11gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio  2016  e al 30 novembre 2016, nonche’ sospeso fino alla  data  del  30  giugno2017 dall’articolo 48, comma 18, del decreto legge 17  ottobre  2016,

  1. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016,n. 229;

Considerato che, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta’ interpretative in ordine  alle  modalita’  applicative  delle  linee  guida  di  cuiallegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare  le  linee  guida  di  cuiall’allegato  E  del  decreto  ministeriale  24  aprile   2013,   con riferimento sia  alle  modalita’  di  assolvimento  dell’onere  della dotazione  e  manutenzione   del   defibrillatore   automatico,   sia all’obbligo di garantire  la  presenza  di  una  persona  debitamente formata all’utilizzo dello stesso nel corso delle gare,  nonche’  con riferimento alle attivita’ sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

 

Sentito il CONI;                               Decreta:

Art. 1      Dotazione ed impiego  dei  defibrillatori  da  parte  delle  societa’ sportive dilettantistiche

  1. L’obbligo   di   dotazione   e   impiego   di   defibrillatori semiautomatici  ed  eventuali  altri  dispositivi  salvavita  di  cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge  13  settembre  2012,  n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189, si intende  assolto  da  parte  delle  associazioni  e  societa’sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del  decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle  seguenti  condizioni:  a)  qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito  dall’articolo  2  del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996  e  avente  carattere permanente, che sia  dotato  di  defibrillatore  semiautomatico  o  a tecnologia  piu’  avanzata;  b)  qualora  sia  presente  una  persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali  e  delle discipline sportive associate, durante lo  svolgimento  di  attivita’ sportive  con  modalita’  competitive  ed  attivita’  agonistiche  di prestazione disciplinate dagli enti di promozione  sportiva,  nonche’ durante le gare organizzate da altre societa’ dilettantistiche.

  Art. 2      Obblighi

  1. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e  le  societa’ sportive  dilettantistiche  hanno  l’obbligo  di   accertare,   prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti  all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno  dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento  dello  stesso, nel rispetto delle  modalita’  indicate  dalle  linee  guida  di  cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

  2. Nel caso di cui all’articolo 1, le associazioni e  le  societa’ sportive dilettantistiche che utilizzano l’impianto  sportivo  devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia  presente  la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

                               Art. 3     Inadempimento dell’obbligo

  1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico  o  a  tecnologia piu’ avanzata determina l’impossibilita’ di svolgere le attivita’  di cui all’articolo 1.

Art. 4     Attivita’ sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio  e  attivita’ sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate   dalle   associazioni   e    societa’    sportive dilettantistiche:  a)  relative  alle  attivita’  sportive   di   cui all’articolo 5, comma 3 del  decreto  ministeriale  24  aprile  2013, nonche’ a  quelle  a  ridotto  impegno  cardiocircolatorio,  elencate nell’allegato A al presente decreto; b) al di  fuori  degli  impianti sportivi.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 26 giugno 2017

Il Ministro della salute: Lorenzin  –    Il Ministro per lo sport: Lotti

Allegato A (Sport non obbligati)”

 

 

Link alla notizia ufficiale:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=59789&completo=true

Tags

 
 
 
 
Top